La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. Questi ultimi non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c e neppure in fase di divorzio atteso che la modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi che regolano i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.
Nel caso di specie Tizio aveva richiesto che fosse disconosciuto, in capo a Caia, il diritto d’abitazione sulla casa famigliare di proprietà del marito, attribuito a Caia in sede di separazione consensuale omologata.
Cass. civile ord., 24 febbraio 2021 n. 5061