La pubblicazione di foto di minori sui social network, da parte di un genitore con l’opposizione dell’altro, è un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi perché consente la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, anche sconosciute, che possono avvicinarsi ai bambini con cattive intenzioni. Potrebbe poi accadere che «dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia».
Pertanto, il Tribunale di Mantova (ordinanza 19.9.2017), in accoglimento della richiesta di un padre, ha ordinato alla madre di non inserire più foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite nonché di attenersi alle condizioni concordate nell’accordo che regola i rapporti tra i genitori e i figli.
Detto comportamento integra la violazione della norma sulla tutela dell’immagine ex art. 10 c.c. e le disposizioni in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali (artt. 4,7,8 e 145 d.lgs. n. 196/2003), laddove l’immagine fotografica dei figli costituisce dato personale e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata. Inoltre i Giudici riscontrano la violazione degli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York del 1989 ratificata dall’Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.