Le difficoltà finanziarie del genitore non lo liberano dall’obbligo di versare l’assegno per il mantenimento del figlio minore convivente con l’altro genitore, anche in presenza di affido condiviso. Altrimenti commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Quali sono le eccezioni? Secondo la Cassazione, ad esempio, esonera il padre una «persistente, oggettiva e incolpevole situazione di disponibilità di introiti», la cui esistenza deve essere provata dal genitore inadempiente davanti al giudice di merito, che valuta le singole cause della sofferenza economica prospettate.
Tre recenti sentenze di merito -Corte App. Trento 26.5.2017, Corte App. Cagliari 15.6.2017 e Trib. Genova 13.6.2017- mettono in evidenza casi in cui le difficoltà economiche non escludono il reato:
– dal licenziamento o dallo stato di disoccupazione, se comunque riesce a svolgere lavori occasionali, anche “in nero”;
– dall’aver fatto recapitare ai figli tramite assistenti sociali dei generi alimentari, nonostante lo stato di disoccupazione;
– dall’avere saltuariamente versato ai figli del denaro;
– dal fatto che la protezione delle esigenze economiche del figlio sia stata garantita dagli sforzi economici dell’altro genitore o dei familiari;
– dall’esistenza di ingravescenti debiti fiscali o altre spese non correnti;
– dall’essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la diminuzione del proprio reddito