In tema di assegno di mantenimento dei figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato a versare l’assegno non costituiscono prova decisiva della reale situazione economico patrimoniale, poichè esse hanno una funzione tipicamente fiscale. Il giudice chiamato a decidere sul mantenimento non è quindi vincolato alle dichiarazioni fiscali prodotte, potendo fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Ad esempio, se la produzione della società è in crescita, il genitore imprenditore non può lamentare di percepire uno stipendio basso come amministratore.
Trib. Napoli sent. 3015 del 18 marzo 2024