Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che stabilisce la responsabilità solidale di uno dei coniugi per il pagamento dei lavori di ristrutturazione commissionati dall’altro coniuge e svolti dall’appaltatore nell’immobile destinato a casa familiare e di proprietà del primo, dovendosi ritenere che 6118/1990) nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 151/75, l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, ed operando tale principio indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli articoli 189 e 190 Cc.
Cass. civile ordinanza 37612, sezione Seconda del 30-11-2021