Nel caso in cui siano già in corso un giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si discute di affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e minori è certamente quest’ultimo giudice che possiede la più ampia conoscenza del caso. Per questo motivo il giudice tutelare, investito della domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio minore in caso di dissenso dell’altro, deve coordinarsi nei contenuti del provvedimento da adottare, di sua esclusiva competenza, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, il quale può avere una più ampia conoscenza del caso.
Tribunale Caltagirone, decreto 11 maggio 2024
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