L’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario anche qualora il terzo dovesse essere un erede dello stipulante e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per il solo effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione. L’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio, in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato. Conseguentemente, l’obbligazione di pagamento gravante sul soggetto assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la verificazione dell’evento assicurato, consistente nella dipartita dell’assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquisito in precedenza.
Trib. Velletri, sentenza 31 maggio 2023 n. 1066
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