Secondo l’art. 1102 c.c., l’utilizzo del cortile condominiale ed in particolare degli spazi comuni è soggetto a un limite: i beni comuni possono essere utilizzati da ciascun condomino purché non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
L’assemblea condominiale può validamente deliberare a maggioranza l’uso turnario dei posti macchina nel cortile per assicurare ai condomini il miglior utilizzo e godimento dei posti auto.
Al contrario, è nulla la delibera assembleare con cui si concede in locazione, a vantaggio esclusivo di alcuni condòmini, il cortile per uso di parcheggio delle autovetture, senza stabilire, a fronte dell’esiguità dello spazio esistente in rapporto al numero complessivo dei comproprietari, forme di godimento turnario del bene da parte di tutti gli aventi diritto.
Cass. civile ord. 22/5/2023 n. 14019