La pronuncia di divorzio opera ex nunc dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e, pertanto, non comporta la cessazione della materia del contendere nel preesistente giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione), laddove permanga l’interesse di una parte all’operatività dei provvedimenti patrimoniali contenuti nella pronuncia di separazione. Pertanto l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento contenuto nella pronuncia sulla separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, non potendosene contestare l’esecuzione in un momento anteriore di pendenza della pronuncia di divorzio medesima.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 5510/2017