I coniugi, in presenza di sufficienti redditi propri, possono rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa economica, ma tale accordo non è immodificabile perchè il diritto all’assegno del coniuge più debole economicamente può essere fatto valere in ogni tempo una volta venute meno le condizioni di autosufficienza economica. La misura dell’assegno, infatti, deve essere calcolata tenendo conto delle reali possibilità dell’obbligato e agli effettivi bisogni del beneficiario; nel caso in cui, perciò, sia data prova al giudice che l’accordo raggiunto tra i coniugi sia stato frutto di una valutazione non libera o erronea, ne sarà dichiarata l’inefficacia.
È invece radicalmente nulla da subito la rinuncia all’assegno che abbia natura alimentare, poichè esso rappresenta un contributo economico volto a soddisfare i bisogni essenziali dell’ex coniuge che si trovi in stato di necessità e nella impossibilità di provvedere al fabbisogno quotidiano di vita: per tale motivo, il diritto agli alimenti rappresenta un diritto personalissimo, irrinunciabile ed imprescrittibile.