Le necessità dei figli non vanno tenute in considerazione in sede di determinazione dell’assegno divorzile, poiché ne è differente il fondamento. Il mantenimento dei figli segue, infatti, distinti criteri di determinazione: se l’assegno divorzile non va proporzionato al reddito del coniuge più abbiente, il mantenimento dei figli risulta, al contrario, proporzionalmente collegato al reddito di ogni genitore (art. 337 ter, comma IV, c.c.) e, se vi sono accentuate disparità di reddito tra i due , i figli vantano il diritto di continuare a godere di un tenore di vita commisurato a quello del genitore più abbiente. In altre parole occorre tener conto che, tra assegno all’ex coniuge ed assegno ai figli, i piani e le esigenze sono del tutto differenti: il primo ha natura assistenziale, e non va proporzionato al reddito del coniuge più abbiente, mentre il mantenimento dei figli, al contrario, per la legge stessa, è congiunto proporzionalmente al reddito di ogni coniuge. Per l’effetto, in ipotesi di marcate disparità di reddito tra i due genitori, i figli mantengono il diritto a beneficiare di un tenore di vita proporzionato a quello del genitore maggiormente benestante.
Lo precisa il Tribunale di Matera sent. 7 marzo 2018