La determinazione del contributo al mantenimento in favore della prole in sede di divorzio, tiene conto di quanto concordato in sede di separazione anche nel caso in cui l’ammontare del contributo al mantenimento sia superiore rispetto a quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi. Infatti, l’aver sempre puntualmente erogato il contributo, nonostante le esigue capacità reddituali dichiarate, l’aver sostenuto costi per contribuzioni volontarie per una futura pensione maggiori rispetto al citato reddito e l’aver tutto realizzato indiscriminatamente dal proprio conto corrente, depongono per capacità reddituali occulte, non evidenziate all’autorità giudiziaria nonostante l’ammissione di una consulenza tecnica.
Trib. Verona sentenza 8 giugno 2021