Se in sede di divorzio non vengono dimostrati rilevanti mutamenti nelle condizioni economico patrimoniali delle parti rispetto la
separazione, non può pervenirsi al riconoscimento di un assegno di importo maggiore rispetto all’assegno di separazione, neppure ai fini assistenziali.
Corte d’Appello di Venezia, Sent., 22 febbraio 2025, n. 309
(Cass. ordinanza n. 5605 del 28 febbraio 2020)