il maggior impegno in ambito familiare, alla stregua degli attuali principi giurisprudenziali in materia, non rileva di per sé ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile ma soltanto nella misura in cui abbia comportato sacrifici di concrete aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente, offrendo un contributo causalmente rilevante alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge.
Trib. Parma sent. n. 514 del 5 marzo 2024