La violazione dei doveri di assistenza morale e materiale (art. 143 c.c.) può comportare delle conseguenze non soltanto sul piano del diritto di famiglia attraverso una pronuncia di addebito della separazione, ma anche sotto il profilo della responsabilità da fatto illecito da cui discende il diritto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. per il coniuge che l’aziona, tutto ciò anche se non è stato pronunciato l’addebito della separazione ma purchè il presunto danneggiato sia in grado di dimostrare che la condotta illecita ed il dolo o la colpa a carico della controparte nonché il nesso di causalità tra il pregiudizio subito e la presunta condotta illecita dell’altro coniuge.
Trib. Bologna sent. n. 1909 del 1 luglio 2024
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