Ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno divorzile, il Giudice deve accertare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari (nel caso di specie l’ex moglie aveva contribuito a consolidare prestigiosa posizione lavorativa del marito all’interno dell’azienda occupandosi quotidianamente della vita familiare e della crescita del figli), così giustificandosi il riconoscimento di un assegno “perequativo“, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, ormai superato, del tenore di vita endoconiugale.
Nessun rilievo ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile assumono le considerazioni svolte dal ricorrente circa l’inerzia dell’ex moglie nella ricerca di un’occupazione lavorativa o la consistenza del patrimonio personale della richiedente, aspetti questi che attengono alla funzione assistenziale o e non a quella perequativa – compensativa.
Cass. civile ord. n. 7126 del 17/3/2025
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