Il credito derivante dal pagamento dell’assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non può essere compensato con il credito che a un genitore spetta in forza del mancato rimborso pro quota da parte dell’altro delle spese straordinarie sostenute e anticipate per il figlio. Ciò in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1246 n. 3) c.c. e 545 c.p.c.; se poi l’ammontare dell’assegno ex art. 337 bis c.c. riconosciuto è esiguo, non è neppure sostenibile l’argomento, derivante dalla giurisprudenza in materia di ripetibilità degli assegni, per cui l’irripetibilità (e dunque la non compensabilità) opera solo per quella parte dell’assegno cui può essere riconosciuta una funzione strettamente alimentare.
Il genitore creditore deve quindi chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti dell’altro per il recupero del credito nonché, eventualmente, agire innanzi al Giudice delle separazione o della modifica invocando l’applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. e una diversa ripartizione degli oneri di mantenimento (ad esempio la riduzione dell’importo mensile offrendosi di pagare il 100% delle spese extra).