L’assetto economico concordato dai coniugi in sede di separazione costituisce un utile elemento di valutazione ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile e, di regola, esso costituisce l’ammontare massimo entro i cui limiti va fissato il quantum del predetto assegno divorzile, salvo venga data prova di un significativo incremento della situazione economico-patrimoniale del coniuge obbligato, successivo alla separazione, conseguente ad aspettative maturate nel corso del matrimonio e quindi costituente sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta durante il matrimonio o venga data prova comunque di una significativa modifica della situazione economico-reddituale dei coniugi. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con la sentenza 18 gennaio 2017
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