l’assegno di mantenimento al coniuge separato, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale, non è qualificabile quale credito alimentare, anche se ha la funzione di provvedere agli alimenti in favore del coniuge che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorati- va”, e, pertanto,
è opponibile in compensazione.
Diverso è il caso dell’assegno corrisposto per il mantenimento dei figli in virtù del suo carattere alimentare, per il quale non può operare la compensazione del suo importo con altri crediti.
Trib. Avellino, Sez. II, sent. 2 maggio 2024 n. 881
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