Nel quantificare l’assegno di separazione, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, (art. 337 sexies c.c.), e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota dell’immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 settembre 2022, n. 27599.