Per decidere la quantificazione dell’assegno di divorzio occorre prendere in considerazione anche qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso il diritto di godimento della casa coniugale: infatti l’ex coniuge a cui è assegnato l’immobile ha un risparmio di spesa, nel senso che non deve trasferirsi altrove e pagare un canone di locazione mensile. Tale aspetto, quindi, incide sulla quantificazione dell’importo che, ricordiamolo ancora una volta, ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa
Cass. civ. ord. n. 15773/2020 del 23.07.2020