L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti dei proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l’utilizzazione manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, mentre nella fase precedente alla separazione non sussiste il diritto ai rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’articolo 143 c.c.
Tribunale Spoleto, sentenza 14 febbraio 2025 n. 84
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