L’ascolto del minore non è un mero elemento istruttorio, bensì di un diritto fondamentale strumentale a tutelare l’interesse della persona del minore a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti; diritto che si traduce, sul piano processuale, in uno strumento di tutela del diritto al contraddittorio di un soggetto portatore di specifici interessi nel procedimento.
Lo conferma l’art. 473-bis.4 c.p.c. che, parzialmente innovando rispetto al disposto dell’abrogato art. 336-bis c.p.c., ha aggiunto, oltre all’impossibilità fisica o psichica del minore, la manifestazione, da parte sua, della volontà di non essere ascoltato.
Cass. Civ., Sez. III, Sent., 11 dicembre 2023, n. 34560
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