La facoltà di ascolto del minore da parte del curatore speciale ex art. 473
bis.8 , terzo comma, c.p.c. si connota come esplicazione del diritto del figlio
minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardino
(art. 315 bis c.p.c.) tuttavia, proprio perché inerisce esclusivamente ai compiti
di rappresentanza processuale del minore conferiti al curatore speciale, la
previsione assolve in primis allo scopo di consentire l’ascolto, ove lo stesso si
renda necessario, senza che possa essere altrimenti ostacolato dal genitore,
ancora titolare della responsabilità genitoriale, ma non diviene un incombente
obbligatorio, né è assimilabile, per funzioni e per disciplina, all’ascolto del
minore da parte del giudice.
L’ascolto del minore ai sensi dell’art. 473 bis.8 , comma terzo, c.p.c., non è
obbligatorio ma è riservato alla valutazione del curatore speciale, ove ne
ravvisi la necessità, in funzione strumentale all’incarico di rappresentanza
processuale ricevuto e nei limiti di questo, nel superiore interesse del minore,
in relazione alla specifica vicenda giudiziaria di cui è parte sostanziale, secondo
i limiti fissati dall’art. 473 bis.4 c.p.c. ivi richiamato (età, capacità di
discernimento, contrasto con l’interesse del minore, manifesta superfluità,
impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato),
senza che il mancato espletamento dell’ascolto da parte del curatore speciale
sia accompagnato da sanzioni.
Cass. Civ., Sez. I, Ord. 4 marzo 2025, n. 5754
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