Scatta il reato di abbandono di incapace (Art. 591 c.p.) per chi lascia solo il coniuge invalido al 100%. Lo afferma la sentenza n.2500/2015 del Tribunale di Taranto.
Nel caso di specie, la moglie era andata dal nuovo compagno lasciando a casa da solo il marito, incapace di provvedere a sé stesso essendo invalido al 100% per malattia, (n. 2500/2015).
La casa era tra l’latro invivibile a causa della sporcizia provocata dai numerosi cani e gatti che vi vivevano, porte e finestre erano bloccate con pannelli di compensato e reti per dividere le varie stanze destinate ad accogliere gli animali.
L’art. 591 c.p., secondo il Giudice, “tutela il valore etico–sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo” e ai fini dell’integrazione del delitto “il necessario “abbandono” è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l’incolumità del soggetto passivo”.
Il dolo del delitto è quindi generico “e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo”.
Il delitto può essere evitato soltanto quando il soggetto che si allontana si preoccupa “di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo”.