In tema di amministrazione di sostegno, non è sufficiente che il decreto descriva in modo dettagliato i poteri dell’amministratore incaricandolo di relazionare sulle condizioni di vita del beneficiario, perché i poteri vanno modulati e giustificati in relazione a quelle che sono le esigenze del beneficiario, le quali devono essere accuratamente rilevate, valutando se le sue personali competenze e quelle della rete familiare che lo assiste sono sufficienti a perseguire i suoi interessi (dandone atto nella motivazione) e, solo ove risulti uno specifico deficit di competenze che non consenta di perseguire in autonomia gli interessi della persona, si modellano e si conferiscono i poteri necessari alla soddisfazione delle esigenze rilevate, senza ricorrere a moduli standardizzati.
Cass. civile ord. 16 settembre 2024 n. 24732
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