L’assistenza dell’amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, se ciò non è espressamente escluso dal decreto di nomina; tuttavia, anche questa facoltà può essere esclusa, oppure è possibile stabilire che, quando l’amministratore di sostegno ritenga necessario promuovere un giudizio, anche in dissenso dal beneficiario, l’amministratore non possa procedervi a meno che non sia autorizzato dal giudice tutelare ex artt. 374 e 410 c.c., perché il decreto di nomina non può prevedere un’autorizzazione generale a promuovere giudizi in favore dell’amministratore di sostegno; di qui, la conclusione secondo cui, per “promuovere” procedimenti giudiziari ex novo che siano successivi all’apertura dell’amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche limitazioni impostegli, l’amministratore deve munirsi dell’autorizzazione rivolgendosi al giudice tutelare.
Cass. Civ. Ord. 27 maggio 2024 n. 14681
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