La separazione non può essere addebitata alla moglie che sin dopo il parto, avvenuto anni prima, si sia allontanata da casa facendo solo sporadici rientri, con frequenti i litigi fra i coniugi, poichè ciò attesta che il disgregarsi del matrimonio era maturato gradatamente nel corso degli anni a causa di incomprensioni ed incompatibilità reciproche
Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, non costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza se l’autore della condotta abbandonica dimostra l’esistenza di una giusta causa ex art.146 c.c. o che l’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Costituisce una “giusta causa”, la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 marzo 2025 n. 8071
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