Il conduttore deve pagare il canone di locazione fino a quando non riconsegna le chiavi, anche se ha già lasciato l’immobile dandone al proprietario comunicazione per telefono, di persona o per lettera.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4563/14 del 26.02.14: anche se si è verificata una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene (e ciò anche se l’evento pregiudizievole sia riconducibile al fatto del locatore), ad esempio perchè ci sono difetti strutturali che rendono la casa invivibile, l’inquilino non può sospendere il pagamento dell’affitto o diminuirne l’importo, perchè il pagamento del canone e l’obbligo di rendere abitabile l’appartamento sono due prestazioni indipendenti.