l’art. 5, comma 1, ultimo periodo, L. n. 184/1983 – che, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, prevede la convocazione, a pena di nullità, dell’affidatario o dell’eventuale famiglia collocataria – trova applicazione nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia nel caso in cui venga disposto l’affidamento familiare, ai
degli artt. 2 ss. Legge cit., sia quando, pendente il menzionato procedimento, e fino alla eventuale declaratoria di adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento, detto pure affidamento, c.d. “a rischio giuridico”), restando la norma inapplicabile nei casi di affidamento preadottivo ex artt. 22 ss
Cassazione Civile, ord.n. 26392, 1 0 ottobre 2024