L’affidamento a terzi è un provvedimento rebus sic stantibus provvisorio e finalizzato a consentire nelle more il recupero della capacità genitoriale di una o entrambe le parti, con lo scopo – salvo che emergano condotte di più rilevante gravità dei genitori, tali da legittimare una richiesta di più intensa compressione della responsabilità genitoriale, ove non anche di decadenza – di fornire alle parti gli strumenti per il recupero delle corrette funzioni genitoriali in un contesto in cui vi sia un annichilimento dei ruoli educativi e normativi, e anche affettivi, che i genitori devono rivestire e saper correttamente svolgere.
A tal fine la specificità del provvedimento è assolutamente necessaria, in quanto il provvedimento deve indirizzare il servizio affidatario a porre in essere tutti gli interventi utili a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al recupero delle funzioni genitoriali, nel caso di mera limitazione, ritenute dal giudice recuperabili: in tale ottica, il contenuto del provvedimento dovrà essere differente a seconda che tale ostacolo consista nell’elevata conflittualità tra i genitori, o piuttosto in inadeguatezze di uno od entrambi egli stessi, da qualsiasi causa generati, ovvero di altra natura
Corte App. Milano decreto 22/4/2024
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