L’affidamento al servizio sociale, quale species del più ampio genus dell’affidamento a terzi, può prevedere solamente compiti di vigilanza, supporto ed assistenza del nucleo familiare senza limitazioni della responsabilità genitoriale ex art 333 c.c. In tale caso, nel corso del procedimento non è necessaria la nomina del curatore speciale del minore, che risulta invece indispensabile solo qualora il giudice intenda limitare alcune delle funzioni genitoriali. Il curatore speciale può altresì essere nominato anche nel giudizio di secondo grado, qualora il giudice ravvisi tra le parti un conflitto di interessi tale da non renderle più in grado di tutelare autonomamente gli interessi della prole.
Cass. Civ. sez. I, 9 maggio 2024, n. 12717
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