In tema di separazione, in ordine al diritto di visita di un genitore, in presenza di un minore che abbia raggiunto il sedicesimo anno di età, il tribunale può rimettere alla libera scelta del minore medesimo i tempi di permanenza con detto genitore, previo accordo con esso e notiziando preventivamente l’altro genitore. Invero, il c.d. “grand enfant”, quale “soggetto” dei rapporti genitoriali e non più oggetto, salvo casi particolari (ad esempio, in presenza di patologie o incapacità di discernimento), può egli stesso organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione.
Tribunale Gorizia, decreto, 7 settembre 2023
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