In tema di separazione, l’addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia; invero, non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell’illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un’autonoma azione in sede penale, volta all’accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili, o civile, volta al risarcimento dei danni, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi.
Il Giudice deve fuggire pericolosi automatismi correlati alla mera presentazione di una denuncia e/o prospettazione di condotte di violenza domestica e di genere e ciò in quanto il rigore con il quale si deve contrastare questo fenomeno non può trasmodare in un riconoscimento diffuso e indiscriminato dell’addebito e/o di provvedimenti incidenti sulla forma di affidamento perché è sempre necessaria una attività di giudizio sulla base di criteri oggettivi e predeterminati
Pertanto, la prova rilevante ai fini dell’addebito è solo quella diretta a dimostrare un comportamento oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio sia anche cosciente, volontario, nonché causa determinante la crisi coniugale.
Tribunale Napoli, Sez. I, Sentenza n. 8640 del 22/09/2023