L’accordo di accollo delle rate del mutuo oggetto di causa non rientra nel contenuto essenziale delle condizioni di separazione – in quanto non destinato ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione – ma è riconducibile al contenuto accessorio delle stesse, costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, e come tale il Giudice del divorzio non può modificarlo
l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che
integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l’affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili. Si tratta di quegli accordi assunti “in occasione” della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi
dell’art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l’impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc…), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili.
gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all’acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto
Trib. Grosseto sent. n. 839 del 15/10/2024
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