Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano né nella indennità di anzianità né nel trattamento di fine rapporto, di talché la loro destinazione fa perdere loro natura retributiva e impedisce al coniuge destinatario di assegno di divorzio di vedere riconosciuto il diritto alla quota parte, in quanto non rientranti nel TFR.
Trib. Paola, 13 febbraio 2023
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