A fronte di una chiara e ferma espressione di volontà, va accolta la richiesta di un adolescente–quindi di un minore con una personalità già in parte formata- di cambiare il proprio luogo di collocamento principale: un adolescente deve poter valutare e decidere quale sia il luogo in cui si sente più a proprio agio, e dove quindi preferisce vivere prevalentemente.
Solo qualora sia data una palese pretestuosità di tale richiesta o la stessa appia sorretta da un motivo inaccettabile (ad esempio, perché determinata da una capricciosa “ripicca” del figlio verso il genitore “già collocatario”, o da un inopportuno schieramento del figlio nella conflittualità fra i genitori); ovvero, qualora la richiesta nasca dalla volontà del figlio di interrompere, senza alcun serio motivo, qualunque relazione con il genitore “già collocatario”, o quando tale tipo di richiesta risulti addirittura pregiudizievole per il minore (chiedendo il minore il suo collocamento presso un genitore inadeguato), la richiesta di cambiamento di collocamento non può essere accolta.
Trib. Cremona 15 gennaio 2021