In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell’affectio coniugalis.
Resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato quest’ultima: nel caso di specie, la crisi iniziale era stata causata dal tradimento da parte della moglie, poi superato come dimostra l’intervenuta riconciliazione protrattasi per anni.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2024 n. 22294
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