La mera violazione dei doveri matrimoniali (nella fattispecie, la fedeltà) non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria.
I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono, infatti, in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell’altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.
Corte d’Appello Venezia sentenza 7 marzo 2023 n. 527