Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità non rileva la trascrizione della denuncia di successione in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all’assunzione della qualità di erede. L’accettazione tacita ha luogo quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede ai sensi dell’art. 476 cod.civ..
(Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4843 del 19 febbraio 2019) |