La tenera età del minore non ostacola l’affidamento condiviso: anche se il bambino è neonato o i genitori si sono separati prima della sua nascita, si applica la regola dell’affidamento a entrambi i genitori.
Lo afferma il Tribunale di Roma con una sentenza depositata il 26/6/2015. Solo se un genitore non è idoneo o presenta una carenza comportamentale, potrebbe scattare l’affido esclusivo.
La tenerissima età della piccola, unitamente alla cessazione della relazione tra i genitori avvenuta nel corso della stessa gestazione della minore, con altalenanti visite del padre, impone di mantenere la collocazione della residenza presso la madre, nonché di graduare la frequentazione dell’altro genitore al fine di consentire alla piccola un corretto adattamento.
E’ quindi giustificato il maggior tempo trascorso con la mamma: secondo il Tribunale per un neonato (15 mesi) la figura materna è “unico referente” data la necessità di dover affrontare e superare il primo “percorso di crescita nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici”. I tempi di visita del padre dovranno essere graduati di conseguenza: “nella prima fase orientativamente fissata fino al compimento del secondo anno di età e comunque, secondo i più accreditati orientamenti della psicologia neonatale, quando la minore avrà acquisito l’abitudine di addormentarsi e risvegliarsi durante il riposo pomeridiano con il padre, è opportuno che dovendo privilegiarsi il mantenimento dell’habitat domestico della bambina, sia il padre a recarsi in visita presso l’abitazione materna, senza l’accompagnamento di parenti, la cui presenza, avuto riguardo al clima di tensione sussistente tra i due nuclei familiari, finirebbe con il compromettere l’instaurazione di un rapporto sereno tra i due genitori, con evidenti ricadute sulla minore”.