con le ordinanze 734/2019 e 31445/2018 la Cassazione ha affermato che se il trust è “traslativo”, e cioè vi è un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee e sia già stabilmente individuato il beneficiario finale del trust, si procede a immediata applicazione dell’imposta di donazione, come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario; qualora il trust sia bensì “traslativo”, ma l’intestazione al trustee del patrimonio destinato al trust configuri una situazione transitoria, l’istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa, in quanto l’imposizione proporzionale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzione dei beni del trust ai soggetti che ne beneficeranno; Infine, se il trust è non traslativo, ma “autodichiarato”, si ripete quanto precede: se si determina una situazione già stabilizzata (ad esempio, quando il disponente è anche il beneficiario del trust o il beneficiario è un terzo, definitivamente individuato), si applica la tassazione proporzionale, mentre, in caso contrario, si deve ricorrere alla tassazione in misura fissa.