Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’articolo 612 bis Cp e la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e del tempo in cui è stata consumata. Inoltre, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l’insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall’articolo 612 bis Cp (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l’incolumità propria e di un prossimo congiunto, alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza dell’evento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e del mutamenti che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e negli stili di vita.
Cass. penale sentenza 2555, sezione Quinta del 21-01-2021