Il costo delle ripetizioni private per i figli di genitori separati o divorziati va suddiviso al 50%, rientrando tra le spese straordinarie scolastiche, se era stato preventivamente concordato tra mamma e papà.
Ma il genitore può dissentire? Solo se ci sono validi motivi di dissenso, dunque se la spesa non è necessaria o non è compatibile con le condizioni e le risorse de economiche. Il rifiuto non è legittimo e il rimborso va effettuato, quindi, se si tratta di spesa necessaria (ad esempio il rischio concreto per lo studente di essere rimandato) e compatibile con le disponibilità dei genitori. In questo caso non è neppure indispensabile informare prima il genitore chiamato al rimborso della metà.
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 22029/2017 del 21.09.2017