nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha effettuate, il Giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Le spese per la baby sitter, anche se non concordare, sono rimborsabili pro quota avendo riguardo alle specifiche esigenze della minore , con particolare riferimento all’orario scolastico, agli orari di lavoro del genitore affidatario o prevalente collocatario e ai tempi di visita con l’altro genitore e con la precisazione che il rimborso delle spese di baby-sitting va limitata a quelle necessarie in ragione degli orari di lavoro del genitore prevalente collocatario del minore.
Trib. Verona sentenza n.887 del 15 aprile 2024
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