La sospensione della prescrizione tra coniugi disciplinata dall’art. 2941, n. 1, c.c.non si applica al credito relativo all’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in quanto deve considerarsi prevalente rispetto al criterio ermeneutico letterale, un’interpretazione conforme alla ratio legis da individuarsi tenendo conto «dell’evoluzione normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati».
Infatti, nel regime di separazione, non può ritenersi sussistente la «riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare» poiché si è già instaurata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie con conseguente cessazione della convivenza, della presunzione di paternità e sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (cfr. Cass. n. 8987/2016).