Ai fini della revoca dell’assegno divorzile, il fatto che la moglie abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro, per retribuzioni modeste e anche inferiori a quelle precedentemente percepite, non rappresenta un fatto nuovo più di tanto significativo, sia perché prevedibile, se non addirittura previsto, al momento della pronuncia divorzile, sia perché di contenuta portata a livello strettamente economico.
E’ invece rilevante che le sia stata diagnosticata una seria compromissione delle condizioni di salute alla quale ha fatto seguito un intervento chirurgico.
Del tutto neutra è poi la circostanza data dalla contrazione di un nuovo matrimonio da parte del soggetto obbligato.
Trib. Parma, sent. 31 gennaio 2025 n. 125
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