La sentenza straniera che pronuncia l’adozione di un bambino da parte di persona singola deve essere riconosciuta in Italia come adozione “piena”, e non come adozione in casi particolari ex art. 44 l. n. 184/1983, in quanto solo tale soluzione consente di dare effettività al principio per cui il figlio adottivo deve avere il medesimo status in tutti gli ordinamenti che hanno riconosciuto la sua adozione, a tutela del suo interesse e della sua identità personale, in particolare conservando il cognome spettante in forza del titolo straniero.
Nel caso di specie una donna italiana residente in Kenya, otteneva lì una sentenza di adozione di una minorenne in stato di abbandono, avente effetti analoghi a quelli di cui all’art. 27 l. n. 184/1983 che in Italia disciplina l’adozione “piena”. Dimostrando che la legislazione straniera attribuisce alla minore uno status equiparato a quello di figlia matrimoniale, domandava il riconoscimento del provvedimento straniero come adozione “piena”, per tale intendendo quella che si diceva “legittimante” e oggi parentale, piuttosto che ex art. 44 lett. d), l. n. 184/1983.
Il Tribunale per i Minorenni accoglie la domanda in funzione della tutela dell’interesse del minore a conservare lo status e l’identità personale acquisiti in dipendenza del titolo straniero riconosciuto
fonte: www.ilfamiliarista.it