Con la sentenza n.20666/2017 la Cassazione, richiamando un suo orientamento precedente (Cass. n. 10484/2012) afferma che l’art. 709-bis sancisce esplicitamente che, in materia di sentenza non definitiva procedimento di separazione e procedimento di divorzio sono equiparati, anche al fine di evitare condotte processuali dilatorie che possano negare a una delle parti il diritto di ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio status.
Il Giudice è tenuto, d’ufficio, a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa, sul punto, è matura per la decisione risolvendosi detta previsione in «uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo». Tale provvedimento non comporta una discriminazione arbitraria verso il coniuge più debole sia poiché quest’ultimo può sempre richiedere provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 4, l. div., modificabili e revocabili dal Giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia perché il Giudice può attribuire l’assegno divorzile con decorrenza dalla data della domanda.