Considerato che, ai sensi dell’art. art. 30 c.p.a., il privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo può limitarsi ad allegare l’errore compiuto dalla Pubblica Amministrazione e l’illegittimità dell’atto, oltre alla mancanza di diligenza, e ritenuto che l’Amministrazione non possa opporre l’incertezza normativa o oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, provocando, la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità dello stesso nonché alla famiglia, va condannata al risarcimento dei danni la Pubblica Amministrazione che abbia illegittimamente privato della totalità del sostegno scolastico il minore affetto da disturbi dello spettro autistico.
T.A.R. Napoli, sent. 13 novembre 2024
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